Art. 14.
(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di archivio riservato delle intercettazioni).

      1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
      2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.
      3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
      4. Il difensore può prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell'archivio ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ma non può ottenere copia delle registrazioni e degli atti di cui ha preso conoscenza».

 

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